Titoli esecutivi

I titoli esecutivi nel codice di procedura civile

titolo esecutivo

L’Art. 474 del Codice di Procedura Civile prevede espressamente che:

“…L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma
…”

Disciplina generale dei titoli esecutivi

Preliminarmente, si precisa come il processo esecutivo tenda all’esecuzione materiale di un diritto sostanziale già accertato.

Il processo esecutivo si basa su due diritti:

  • diritto oggetto dell'esecuzione, che ha carattere sostanziale la cui esistenza è certa;
  • diritto alla tutela esecutiva, che ha carattere processuale e si sostanzia nel diritto che il soggetto vanta nei confronti dell'organo esecutivo, il quale deve porre in essere le misure giurisdizionali previste.

In ordine al primo profilo, il diritto sostanziale, quale oggetto della tutela in sede di esecuzione forzata, deve possedere i seguenti requisiti:

  • certezza (derivante dall’accertamento o accertato con ragionevole certezza)
  • liquidità (determinato nel suo ammontare o agevolmente determinabile)
  • esigibilità (non sottoposto a termine o condizione)

In particolare, per incardinare l’azione esecutiva e procedere con il pignoramento è necessario l’avvenuto accertamento del diritto, accertamento che deve essere contenuto nel titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è il documento nel quale è accertato e costituito il diritto del creditore.

In merito alla disciplina dei titoli esecutivi, il citato Art. 474 Cod. Proc. Civ. pone una distinzione tra:

  • titoli giudiziali: quali le sentenze di condanna con le quali si obbliga il debitore a tenere una certa prestazione e le ordinanze e decreti cui la legge espressamente attribuisca tale qualità;
  • titoli stragiudiziali.

In merito ai titoli giudiziali, sono di seguito riportati a titolo esemplificativo quelli cui è attribuita dalla legge espressa efficacia di tiolo esecutivo:

  • il decreto ingiuntivo divenuto incontrovertibile per mancata opposizione (Art. 647 Cod. Proc. Civ.) o per rigetto dell’opposizione (Art. 653 Cod. Proc. Civ.) o dichiarato provvisoriamente esecutivo (Art. 642; Art. 648 Cod. Proc. Civ.);
  • l’ordinanza di convalida di sfratto prevista dall’Art. 663 Cod. Proc. Civ.;
  • l’ordinanza del Presidente del tribunale nel giudizio di separazione dei coniugi (Art. 708 Cod. Proc. Civ.);
  • l’ordinanza di rilascio (Art. 665 Cod. Proc. Civ.) e le ordinanze anticipatorie di condanna di cui agli artt. 186 bis, ter e quater Cod. Proc. Civ.;
  • i verbali di conciliazione.

In merito ai titoli stragiudiziali è necessario distinguere tra:

  • titoli di credito: le cambiali, assegni e gli altri titoli di credito nonché gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia, con l’avvertimento che i titoli di credito devono essere in regola con il bollo sin dall'origine, poiché diversamente essi sono privi di efficacia esecutiva;
  • atti pubblici e scritture private autenticate: sono atti contenenti obbligazioni di somme di denaro conservati dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Ciò precisato, nel caso in cui il titolo esecutivo in senso sostanziale non corrisponda al titolo esecutivo formale, l’esecutato ha il diritto di reagire e far valere l'inefficacia dell'esecuzione forzata.

Sul punto, l’esecuzione forzata può essere fermata dal debitore o contestando il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’Art. 615 Cod. Proc. Civ.) oppure contestando il titolo esecutivo (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’Art. 617 Cod. Proc. Civ.).

Con l’opposizione s’instaura un normale giudizio di cognizione che, pur potendo influire sull’esecuzione forzata, s’inserisce nella procedura esecutiva come una parentesi autonoma.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 27 Marzo 2019

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