Ricerca telematica dei beni e pignoramento
Ricerca telematica dei beni e pignoramento: la disciplina codicistica
L’ Art. 492 bis Cod. Proc. Civ. prevede che:
"...Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonchè, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico.
Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149 bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546.
Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore..."
Il procedimento previsto all’Art. 492 bis Cod. Proc. Civ.
Il c.d. “Decreto giustizia per la crescita” - D.L. n° 83 del 27 Giugno 2015, convertito in Legge n° 132 del 6 Agosto 2015 - ha previsto all’Art. 492 bis Cod. Proc. Civ. che la richiesta di autorizzazione per la ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento possa essere presentata dal creditore al Presidente del Tribunale soltanto a seguito della notifica del precetto (salve specifiche ragioni di urgenza).
Conseguentemente, su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale, verificato il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e, qualora vi sia pericolo nel ritardo, tale ricerca telematica può essere autorizzata ancor prima della notificazione del Precetto.
In via generale, pertanto, l’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso.
Con l’autorizzazione, il Presidente del Tribunale (ovvero un Giudice da questi delegato), dispone che l’Ufficiale Giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche-dati delle pubbliche amministrazioni (in particolare nell’anagrafe tributaria e nelle banche-dati degli enti previdenziali).
L'Ufficiale Giudiziario, pertanto, procede a pignoramento munito del Titolo Esecutivo e del Precetto (anche acquisendone copia dal fascicolo informatico).
Nel caso in cui vi sia pericolo nel ritardo, l’Ufficiale Giudiziario è autorizzato dal Presidente del Tribunale alla ricerca telematica dei beni da pignorare ancor prima della notificazione del Precetto (in tale eventualità il Precetto è consegnato o trasmesso all'Ufficiale Giudiziario prima che si proceda al pignoramento).
Inoltre, è previsto che, allorquando le strutture tecnologiche non funzionino, il creditore possa ottenere le informazioni di cui ha bisogno direttamente dai gestori delle banche-dati (Art. 155 quinquies, Disp. Att. Cod. Proc. Civ.).
In particolare, in caso di inidoneità delle strutture tecnologiche necessarie per effettuare l’accesso diretto alle Banche-Dati da parte dell’Ufficiale Giudiziario, il creditore stesso può essere autorizzato a ottenere direttamente dai gestori delle richiamate Banche-Dati le informazioni ivi contenute.
Infatti, l’Autorizzazione Presidenziale non consente al creditore un accesso diretto alle Banche-Dati, bensì lo autorizza a richiedere e ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi.
Inoltre, l’Art. 155 sexies Disp. Att. Cod. Proc. Civ. estende la ricerca telematica dei beni da pignorare anche all’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito delle procedure concorsuali, nonché dei procedimenti in materia di famiglia e gestione di patrimoni altrui.
Terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento.
Infatti, se la ricerca ha esito positivo e si tratta di beni che si trovano in luoghi appartenenti al debitore e situati nell’ambito del territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo procede secondo le modalità del pignoramento di beni mobili ai sensi degli Artt. 517 e ss. Cod. Proc. Civ..
Sul punto, la competenza è radicata nel Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore (quindi indipendentemente dalla effettiva localizzazione territoriale dei beni da sottoporre a pignoramento).
Diversamente, allorquando detti beni non si trovino nel territorio di competenza dell’Ufficiale Giudiziario, quest’ultimo, nel termine di quindici giorni, deve trasmettere istanza di procedere con l’esecuzione all’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente.
Se la cosa non viene materialmente rinvenuta, nonostante il bene sia stato individuata in banca dati, l'Ufficiale Giudiziario intima al debitore di indicare il luogo ove la stessa di trova (è prevista a carico del pignorato, ai sensi dell’art. 388, co. 6, Cod. Pen., mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 516 euro).
Infine si precisa come l'Art. 492 Cod. proc. Civ. individui due ulteriori ipotesi in esito all'individuzaione telematica di beni da sottoporre a pignoramento
- i beni individuati con modalità telematiche sono nella disponibilità di terzi: l'Ufficiale Giudiziario notifica il verbale di pignoramento al debitore-terzo e quest'ultimo viene intimato a non disporre delle cose o delle somme dovute;
- la ricerca con modalità telematiche ha consentito di individuare più beni o crediti: la scelta tra i diversi beni da aggredire è rimessa al creditore.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 31 Maggio 2019
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Ottenuto il titolo esecutivo (laddove non già in possesso del creditore), si procederà esecutivamente contro il debitore mediante pignoramento e vendita dei suoi beni nelle seguenti forme:
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- Esecuzione immobiliare
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