Responsabilità della compagnia aerea per lo smarrimento del bagaglio

Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 3978 del 12 Febbraio 2019


La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 3978 del 12 Febbraio 2019, si è pronunciata in un particolare caso di responsabilità da danno da vacanza rovinata dovuto allo smarrimento del bagaglio.
 
Al riguardo, il danno da vacanza rovinata è risarcibile soltanto a fronte dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico.
 
In particolare, il turista, quale consumatore, può subire un danno non patrimoniale per il mancato godimento delle vacanze, danno derivante dal mancato o dal non corretto adempimento delle prestazioni previste nel viaggio.
 
Tale danno da vacanza rovinata non può essere liquidato nell'ipotesi di solo acquisto di un biglietto aereo.

Ed infatti, sia l'Art. 5 della Direttiva 90/314 (ora trasfusa ne D.lgs. n. 206 del 2005 cd. codice del consumo) e sia l'Art. 47 D.lgs.  n. 79 del 2011 e ss. mm. (cd. Codice del Turismo), prevedono solo le ipotesi di acquisto del pacchetto turistico, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte, tra:
  • a) trasporto;
  • b) alloggio;
  • c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
Nell’ambito del servizio di trasporto di cui al pacchetto turistico, pertanto, la circostanza che il bagaglio sia andato smarrito prima dell'affidamento al vettore aereo è oggettivamente una circostanza rilevante ai fini della valutazione della ricorrenza, o meno, di una responsabilità della compagnia aerea distina da quella del tour operator o del venditore del pacchetto turistico.

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