R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (nel prosieguo anche R.L.S.) è una figura deputata, tra le altre coinvolte (Datore di lavoro, Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La normativa di riferimento è il D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito:

  • a livello aziendale;
  • a livello territoriale o di comparto;
  • a livello di sito produttivo.

Infatti, l’R.L.S. può essere nominato a rappresentare, per quanto di sua competenza, i lavoratori a livello aziendale, territoriale ovvero, in presenza di più aziende o cantieri, a livello di sito produttivo. 

I compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

principali compiti del R.L.S. sono disciplinati all’Art. 50 del D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, ed includono:

  • accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • consultazione in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • consultazione relativamente all’organizzazione della formazione di cui all’Art. 37 del D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81;
  • ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale riguardante la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
  • ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale riguardante l’impiego di sostanze e preparati pericolosi;
  • ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale riguardante le macchine e gli impianti;
  • ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale riguardante l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • ricevere una formazione adeguata in linea con quella prevista dall’Art. 37 del D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81;
  • promuovere l’elaborazione, individuazione e attuazione di idonee misure di prevenzione a tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  • formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipare alla riunione periodica di cui all’Art. 35 del D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81;
  • formulare proposte relative all’attività di prevenzione;
  • avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • ricorrere alle autorità competenti laddove rilevi l’inidoneità a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro delle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza subire una diminuzione della retribuzione.

L’R.S.L. non può subire alcun pregiudizio derivante dall’espletamento della propria attività rappresentativa e nei suoi confronti si applica la tutela prevista per le rappresentanze sindacali.

Il procedimento di nomina dell’R.L.S.

Come anticipato, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura istituita su più livelli (aziendale, territoriale o di comparto e di sito produttivo) a cui corrispondo, ai sensi dall’Art. 47 del D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, i seguenti soggetti rappresentativi:

  • R.L.S.A. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale
  • R.L.S.T. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di Comparto
  • R.L.S.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo

Il datore di lavoro ha il compito di informare i dipendenti dell'esistenza di questa figura e di permettere loro lo svolgimento delle elezioni del Rappresentante Lavoratori Sicurezza.

Il procedimento di nomina varia in ragione della figura rappresentativa da eleggere.

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (R.L.S.A.)

La procedura di nomina varia in ragione del numero dei dipendenti in forza all’azienda.

Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è:

  • eletto direttamente dai lavoratori 
  • oppure é individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. 

Invece, nelle aziende con più di 15 dipendenti, l'R.L.S.A. viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza di rappresentanze aziendali, l'R.L.S.A. viene eletto dai lavoratori dell'azienda.

All’elezione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza provvedono i lavoratori riuniti in un seggio elettorale, sotto la responsabilità di un segretario da loro designato che ha il compito di procedere allo spoglio delle schede e alla compilazione del verbale relativo alle operazioni di voto.

Sono valide le elezioni cui abbia partecipato la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti risultanti dal L.U.L. e risulterà eletto colui che ha raccolto la maggioranza delle preferenze.

Copia del verbale dell'elezione è trasmessa al datore di lavoro nonché alle organizzazioni sindacali di categoria e agli organismi paritetici territoriali.

Nomina dell'R.L.S. Territoriale o di Comparto (R.L.S.T.)

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è attribuita la competenza in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto in cui non risulti già eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modalità di elezione o designazione del rappresentante sono individuate dalla contrattazione collettiva, dagli accordi interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero, in via residuale, secondo i criteri individuati dal Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’R.S.L.T. può accedere ai luoghi di lavoro secondo le modalità e, salvo casi di eccezionale gravità ed urgenza, nei termini individuati nei suddetti accordi. 

Si ricordi che il D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 stabilisce espressamente il divieto per l’R.S.L.T. di esercitare, nel periodo di rappresentanza, altre funzioni sindacali operative.

Nomina del R.L.S. di Sito Produttivo (R.L.S.S.)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le sue prerogative in determinati contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali, ad esempio, porti e grandi cantieri edili.

Il rappresentante per la sicurezza di sito produttivo è individuato dei lavoratori tra i rappresentanti per la sicurezza delle aziende operanti nello specifico sito produttivo.

La contrattazione collettiva detta i criteri di individuazione e le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le proprie competenze.

La formazione dell'R.L.S.

Ai fini dell’espletamento delle funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, è necessario che il rappresentante riceva una adeguata formazione relativa ai rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.

In merito allo svolgimento della formazione la contrattazione collettiva detta gli elementi necessari.

A titolo esemplificativo si riportano alcune materie oggetto della formazione dell’R.L.S.:

  • la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la conoscenza delle varie figure coinvolte nella sicurezza e i relativi obblighi;
  • la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
  • la valutazione dei rischi;
  • l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, mentre l’Art. 37 del D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 indica i requisiti di durata dei corsi di formazione, corsi che devono tenersi durante l’orario di lavoro e senza determinare oneri economici a carico dei lavoratori.

Obbligo di comunicazione all'INAIL

Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’Art. 8 del D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, a comunicare in via telematica all’INAIL la nomina o la designazione, nonché le successive variazioni, dei nominativi degli R.L.S.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 03 Aprile 2019

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