Pignoramento di autoveicoli, moto e rimorchi
Il procedimento relativo al pignoramento di autoveicoli, moto e rimorchi
Preliminarmente, si precisa come per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, la competenza, ai sensi dell’Art. 26, 2° comma, Cod. Proc. Civ., appartenga al “giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
L’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegua, oltreché nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore (ex Art. 518 Cod. proc. Civ.), anche mediante la notifica al debitore di un atto, successivamente da trascrivere, che contenga, ai sensi dell’Art. 521 Cod. Proc Civ., i seguenti elementi:
- l'indicazione dei beni e dei diritti che si intendono sottoporre a esecuzione;
- l’ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (art. 492, co. 1, c.p.c.);
- l’intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi all’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.).
Al riguardo, laddove gli organi di polizia accertino la successiva circolazione dei beni pignorati (o, comunque, li rinvengano):
- procedono al ritiro della carta di circolazione;
- consegnano il bene pignorato all’I.V.G..
Sul punto, l’I.V.G. cui deve essere consegnato il bene può essere:
- sia quello territorialmente competente in base al luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
- sia quello più vicino al luogo di rinvenimento del bene ovvero a quello del luogo in cui forze dell'ordine accertino la circolazione dei beni pignorati, procedendo al ritiro dei documenti e del mezzo, se comunque li rinvengano.
Ciò precisato, l’Ufficiale Giudiziario, eseguita l’ultima notificazione, consegna al creditore l’atto di pignoramento affinché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
Pertanto, una volta restituito l’atto di pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la cd. nota di iscrizione a ruolo.
A seguito del deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione e entro 45 giorni dalla data del deposito della nota d’iscrizione a ruolo, il creditore deve procedere con l’istanza di assegnazione o vendita.
La riforma della magistratura onoraria
A seguito della riforma del 2017, riforma che entrerà in vigore a decorrere dal 31 Ottobre 2021, il legislatore ha previsto in materia di esecuzioni civili un importante trasferimento di competenze dal Tribunale al Giudice di pace.
L’Art. 27 di cui al D.lgs. n° 116 del 13 Luglio 2017, ha introdotto un trasferimento di competenza riguardante, appunto, la disciplina codicistica dell’esecuzione forzata mobiliare cioè quelle inerenti alla disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513, 518, 519, 520 e 521-bis, c.p.c.) e presso terzi (art. 543 c.p.c.).
Per un più approfondito esame si rinvia, naturalmente, alla disciplina legale del D.lgs. n° 116 del 13 Luglio 2017.
Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate
Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 15 Giugno 2019
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