Patti prematrimoniali

Introduzione ai Patti Prematimoniali

patti prematrimoniali


Preliminarmente, occorre precisare come in Italia non vi sia una disciplina legislativa relativa ai cd. patti prematrimoniali, nonostante in più occasioni il legislatore abbia intrapreso l'iter necessario per introdurre nel nostro ordinamento degli strumenti che consentano ai coniugi di regolare preventivamente le conseguenze (personali e patrimoniali) di una crisi coniugale tra loro.

In particolare, le convenzioni prematrimoniali (“ora per allora”), riguardanti l’eventuale fase di separazione e di divorzio, sono state recentemente oggetto della proposta di legge n°244 presentata in data 23 Marzo 2018.

Il contenuto di tale proposta, pur senza ricalcare la disciplina in vigore nei paesi anglosassoni ed in alcuni paesi europei, tra i quali Germania e Francia, rappresenta un significativo passo in avanti nell’auspicata regolamentazione di tali convenzioni.

In particolare, dal testo depositato nel Marzo 2018 emergono le finalità, peraltro meritorie, perseguite con la proposta:

  • regolamentare “…anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in relazione a un'eventuale futura crisi del matrimonio….”
  • evitare che la disciplina di tali rapporti “…avvenga nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi e sono particolarmente difficili il compimento di un accordo e il raggiungimento di un assetto che soddisfi entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni…”.
La discussione di tale proposta di legge, alla data in cui si scrive il presente approfondimento (20 Marzo 2019), non risulta esser stata calendarizzata né in commissione né, tantomeno, nelle aule parlamentari.

Ancor più recentemente, il tema dei patti prematrimoniali è stato nuovamente oggetto di interesse da parte del legislatore. 

Ed infatti, nella presente legislatura (XVIII), il Governo ha manifestato interesse per la regolamentazione dei patti prematrimoniali.

In particolare, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 Dicembre 2018, ha approvato il “Disegno di legge recante Deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione”.

Con tale disegno di legge, tra le altre materie, è stato delegata al Governo la “Revisione del Codice Civile”.

Per quanto qui ci occupa, l’Articolo 20 del Disegno di Legge in argomento prevede quanto di seguito riportato:
  • “…Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (OMISSIS) b) consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi efficacia obbligatoria, intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli…”
L’espresso riferimento ai nubendi di cui alla delega, potrebbe, il condizionale è d’obbligo, riaprire il percorso legislativo per l’introduzione in Italia di una disciplina riguardante i patti prematrimoniali. 

Si tenga presente, infine, come un eventuale intevento del Governo nella presente legislatura potrebbe essere meno incisivo di prospettato con la Proposta di Legge n° 244 del 23 Marzo 2018 (proposta a avanzata, lo si evidenzia, dall'onorevole Morani Alessia attualmente all'opposizione).

Per i contenuti sia della Proposta di Legge n° 244 del 23 Marzo 2018 e sia del Disegno di Legge del 12 Dicembre 2018, recante Deleghe al Governo per la revisione del Codice Civile, si rimanda all’articolo pubblicato nell'apposita sezione Novità:


Proposta di Legge e Disegno di Legge riguardanti i Patti Prematrimoniali

La disciplina vigente

Attualmente, il nostro ordinamento, pur senza consentire ai nubendi la regolamentazione integrale dei loro rapporti personali e patrimoniali nell'eventualità di una crisi familiare tra loro, attribuisce ai coniugi un'ampia autonomia nel regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale:

  • anteriormente all'instaurarsi del vincolo matrimoniale
  • al momento della costituzione dello stesso
  • e anche successivamente durante la vita matrimoniale.

Al riguardo, l'Articolo 162, 3° comma, del Codice Civile prevede la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali aventi contenuto patrimoniale «in ogni tempo» e, quindi, ancor prima del matrimonio, a condizione, naturalmente, della stipula dello stesso matrimonio. 

Ciò che nel nostro ordinamento manca è una disciplina delle intese di carattere preventivo della crisi coniugale, comunemente note come patti prematrimoniali.

Sotto un profilo descrittivo, con i patti prematrimoniali, istituto che, si ribadisce, è privo di espressa regolamentazione in Italia, i nubendi, ancor prima della celebrazione del matrimonio convengono le condizioni secondo cui intendono regolare i loro rapporti personali e patrimoniali nell’eventualità di una crisi coniugale.

Si precisa, inoltre, come nella disciplina della crisi familiare, oltre al regime convenzionale tipicamente riferibile ai cd. patti prematrimoniali, possano essere rinvenuti accordi analoghi non solo in quelli preventivi (ora per allora), ma anche:

  • negli accordi in vista della separazione, del divorzio, dell’annullamento
  • negli accordi stipulati in occasione della separazione consensuale
  • negli accordi intercorsi tra la separazione e il divorzio

Le convenzioni matrimoniali (disciplina vigente)

Le convenzioni matrimoniali di cui all’Art. 162 del Codice Civile, regolano gli aspetti patrimoniali della coppia e sono destinate ad operare a prescindere dall’eventualità di una crisi familiare.

Tali convenzioni devono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullità e trascritte nei pubblici registri ai fini dell’opponibilità a terzi.

Nel nostro ordinamento il regime patrimoniale dei coniugi è chiamato a regolare la redistribuzione della ricchezza tra i coniugi, essendo prevista, oltre alla previsione del regime generale della comunione dei beni, la possibilità per i coniugi di stipulare, in ogni tempo, convenzioni matrimoniali per l’adozione di uno tra i regimi patrimoniali previsti dalla legge:

  • la separazione dei beni
  • la comunione convenzionale
  • il fondo patrimoniale.

In ogni caso, i coniugi nell’adozione di uno tra i suddetti regime patrimoniali incontrano i seguenti limiti:

  • i coniugi devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare i loro rapporti patrimoniali;
  • non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale i beni strettamente personali di uno dei coniugi, quanto ottenuto a titolo di risarcimento del danno o il trattamento previdenziale per perdita della capacità lavorativa;
  • i beni che normalmente costituirebbero oggetto di comunione legale devono, comunque, essere amministrati rispettando la disciplina sull’uguaglianza delle quote.

Le convenzioni relative alla vita matrimoniale

Le convenzioni sulla vita matrimoniale sono accordi tra coniugi colti a regolare aspetti fondamentali della loro convivenza.

L’Art. 144 del Cod. Civ. recita testualmente:

  • “…I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato…”

Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta ai coniugi, essi potranno concordemente regolare aspetti quali:

  • suddivisione dei compiti
  • gestione dei figli
  • ripartizione delle spese

Tali accordi trovano il solo limite dell’inderogabilità dei doveri fondamentali derivanti dal matrimonio, e su tutti gli obblighi di:

  • fedeltà
  • assistenza materiale e morale
  • collaborazione e coabitazione
  • mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la prole

Accordi stipulati a margine della separazione coniugale

I coniugi possono validamente stipulare accordi di natura contrattuale per regolare aspetti, patrimoniali e non patrimoniali, non contenuti nel verbale di separazione consensuale.

Tali accordi devono essere finalizzati soltanto alla regolamentazione concreta della fase di separazione coniugale (non già allo scopo di escludere i diritti dalla stessa derivanti).

Si pensi, al riguardo, che tali accordi presi dai coniugi a margine della separazione sono stati ritenuti laddove siano destinati a recare un maggior vantaggio ad interessi protetti o ancora nel caso in cui riguardino aspetti non considerati in sede di separazione

Accordi stipulati in vista del divorzio o della separazione

Come anticipato, nel nostro ordinamento vige il principio dell'indisponibilità degli status e dell'assegno divorzile e, segnatamente:

  • l’Articolo 160 Cod. Civ. prevede espressamente che: “…gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio...”;
  • l’Articolo 143 Cod. Civ. stabilisce che: “…con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia…”.

In ragione del carattere dell’indisponibilità dei suddetti diritti, la Giurisprudenza di Merito e di Legittimità si è pronunciata, pur con qualche tiepida apertura, negando decisamente la validità ed efficacia di tali convenzioni (per illiceità della causa, indisponibilità dell’assegno divorzile e altro) ammettendo però la possibilità di stipulare accordi che riguardino aspetti diversi da quelli tipici della separazione o del divorzio, accordi i cui effetti siano sospensivamente condizionati del verificarsi di tali eventi.

I patti prematrimoniali: conclusioni

Dopo aver passato in rassegna la disciplina vigente sulle convenzioni matrimoniali, è doverso concludere che, nonostante l’assenza di una disciplina legislativa dei patti prematrimoniali, la Corte di Cassazione ha, in alcuni casi, riconosciuto ai coniugi la possibilità di regolare alcuni aspetti nell'eventualità di una crisi familiare.

Segantamente, i Giudici di Leggitimità hanno riconosciuto la liceità di tali accordi nei seguenti casi:

  • quando sono volti regolare singoli specifici profili (ad es. la cessione di un particolare immobile in caso di scioglimento del matrimonio, a ristoro di un precedente esborso sostenuto da uno dei coniugi per ristrutturare l'abitazione di proprietà dell'altro), non nel caso in cui si intenda, invece, regolare il complesso dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
  • allorquando l'accordo preveda prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, in un contesto in cui la crisi del rapporto viene in considerazione alla stregua di una evento che assume il ruolo di condizione sospensiva;
  • quando con tali accordi i coniugi intendano regolare un'obbligazione restitutoria, derivante da un prestito da un coniuge all'altro, da rimborsare solo in caso di separazione;
  • nell'ipotesi in cui con contratto tra i coniugi si preveda la vendita della casa coniugale, con destinazione del ricavato a pagamento del mutuo acceso su una seconda abitazione e divisione in pari quota del residuo, con regolazione di tutti i rapporti pendenti tra i coniugi ai fini della separazione consensuale;
  • quando un patto prematrimoniale sia stato stipulato fra cittadini stranieri sposati all'estero e residenti in Italia, a condizione che tali patti siano validi secondo la legge nazionale dei medesimi (secondo i criteri del diritto internazionale privato).

Pertanto, pur senza ammettere la validità dei patti prematrimoniali diretti a regolare preventivamente tutti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, la Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto la validità e la liceità di un accordo con cui i coniugi intendano subordinare gli effetti di un contratto (relativo a determinati rapporti patrimoniali riconducibili al matrimonio) allo scioglimento del matrimonio stesso quale condizione lecita.

Concludendo, in attesa di un intervento legislativo che disciplini l’autonomia negoziale fra i coniugi per la stipula di accordi in vista di una futura ed eventuale crisi familiare attraverso i patti prematrimoniali, appare opportuno evidenziare come, per contro, nei cd. contratti di convivenza sia possibile regolamentare gli interessi tra i conviventi senza incontrare i divieti inderogabili sopra richiamati (limiti derivanti dai doveri coniugali, dall'indisponibilità dell'assegno divorzile e dall'elusione del vaglio da parte del Tribunale degli accordi).

Tale situazione produce, in tutta evidenza, l’effetto di rendere più appetibile alle coppie che vogliano regolamentare l’autonomia dei loro rapporti personali e patrimoniali per il caso del naufragio del progetto di vita comune, rivolgersi all’istituto della convivenza rispetto a quello matrimoniale.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 20 Marzo 2019

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