Mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento

obbligo di mantenimento


La disciplina codicistica

L’Art. 316-bis Cod. Civ., introdotto dal D.1gs. n° 154 del 28 Dicembre 2013, riproduce, senza rilevanti modifiche, il contenuto del previgente Art. 148 Cod. Civ..

La norma in esame, disciplina anche un autonomo procedimento volto a rendere effettivo l’obbligo di contribuzione che grava sui genitori.

Come noto, è obbligo dei genitori provvedere al mantenimento dei figli minorenni e di quelli  maggiorenni non economicamente autosufficienti.  

In particolare, l’Art. 316-bis Cod. Civ. dispone che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli “in  proporzione alle rispettive sostanze  e secondo le capacita di lavoro professionale e casalingo”.

La ripartizione proporzionale tra i genitori dell’obbligo di mantenimento della prole vale solo nei rapporti interni, mentre vero i terzi ciascun genitore è tenuto all’adempimento dell’obbligazione per intero, naturalmente salvo la possibilità di agire successivamente in regresso nei confronti dell’altro per la ripetizione delle somme relative alla quota di spettanza di quest’ultimo.

Sotto il profilo civilistico, ove uno dei genitori non adempia all’obbligo di mantenimento della prole, l’altro può rivolgersi al Presidente del 'Tribunale del luogo di residenza e chiedere, previa assunzione di informazioni e previo ascolto dell'altro genitore:

  • l’emissione di un decreto contenente l’ordine di versamento diretto di una quota dei  redditi prodotti dell’obbligato in proprio favore, o in favore di chi effettivamente sopporta le spese di mantenimento ed istruzione della prole.
Giova, tuttavia, ricordare che una condotta omissiva rispetto all'obbligo di assistenza inerente la responsabilità genitoriale, ricorrendone i presupposti, può integrare anche le ipotesi di reato previste agli Artt. 570 e 570 bis Cod. Pen..

L'obbligo di mantenimento in capo ai genitori

Come sopra evidenziato, entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli.

Tale dovere è imposto ai genitori sia in costanza di matrimonio o di convivenza, sia successivamente alla crisi tra i genitori e quindi anche nella fase di disgregazione della loro unione a seguito di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.

Chiaramente, entrambi i genitori sono chiamati a provvedere all'obbligo di mantenimento della prole in maniera proporzionale alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Naturalmente, la modalità primaria e naturale di assolvimento del suddetto obbligo è quella del mantenimento diretto (e spontaneo).

A seguito della crisi familiare, può sorgere la necessità di ristabilire la dovuta proporzione del contributo dei genitori nei confronti dei figli. 

Il sussidiario obbligo di mantenimento in capo ai nonni

Si evidenzia come l'adempimento dell'obbligo di mantenimento, oltre ad incombere in via principale sui genitori, rappresenti un dovere cui sono tenuti in via sussidiaria anche gli altri ascendenti, pertanto esso incombe anche sui nonni  della prole.

Tale dovere è imposto dallo stesso Art. 316 bis Cod. Civ. anche agli ascendenti:

  • “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”

La norma citata, pertanto, configura un vero e proprio onere in capo ai nonni in ordine al mantenimento dei nipoti  nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedervi autonomamente.

Infatti, ancor prima che venisse riconosciuto nel nostro ordinamento il diritto di nonni e nipoti a mantenere un legame significativo, il legislatore aveva previsto il dovere, a carico dei primi, di fornire i mezzi necessari al mantenimento dei secondi, qualora i loro genitori ne fossero privi.

L’obbligazione degli ascendenti è sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, e non opera quando uno di essi è inadempiente e l’altro sia in grado di mantenerli.

Conseguentemente, i nonni non possono essere condannati a versare l’assegno di mantenimento per il nipote in sostituzione del figlio inadempiente quando l’altro genitore del minore è comunque in grado di provvedervi.

Inoltre, affinché gli ascendenti siano chiamati a rispondere dell'obbligazione in parola, non è necessario che i genitori non provvedano in assoluto al mantenimento della prole, ben potendo l’obbligazione degli ascendenti  concorrere materialmente con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze.

Si evidenzia come i nonni, subentrando ai genitori privi di mezzi, non assumano un’obbligazione nei confronti del nipote, ma siano tenuti a fornire direttamente ai genitori stessi i mezzi per il sostentamento della prole.

L’intervento dei nonni in qualità di ascendenti obbligati ex art. 316 bis Cod. Civ. ha, quindi, carattere residuale ed è subordinato all’oggettiva ed accertata impossibilità o inerzia dei genitori nel provvedere economicamente ai bisogni della prole.

Il procedimento urgente qui trattato è applicabile, pertanto, anche ai nonni, sia paterni che materni, i quali potranno essere chiamati ad adempiere in qualità di ascendenti obbligati.

Questioni di merito relative al procedimento urgente ex Art. 316 bis Cod. Civ.

L'obbligo di contribuzione rappresenta, come anticipato, sia uno dei doveri dei genitori e sia uno dei diritti fondamentali del figlio.


Qualora entrambi i genitori del minore, o del maggiorenne non economicamente autosufficiente, non ottemperino al richiamato obbligo, chiunque vi abbia interesse (inclusi, pertanto, i genitori) possono rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere il suddetto decreto nei confronti degli ascendenti tutti, i quali rispondono in ordine di c.d. prossimità.

In tale ultimo caso, la giurisprudenza ritiene che possa esser disposto un obbligo di contribuzione anche  parziale e, quindi, integrativo della quota di contribuzione del genitore capace di adempiere solo in parte. 

Inoltre, si sottolinea come, al fine di porre a carico degli ascendenti l'obbligo di versare ai genitori i mezzi necessari al mantenimento della prole, debba essere provato nel procedimento:

  • l'inadempimento (volontario o involontario) dell'altro genitore;
  • l'impossibilita a mantenere il figlio da parte del genitore che richiede l’emissione del decreto.

Attraverso tale procedura, è possibile ottenere in breve tempo, un provvedimento giudiziario che consenta, quale titolo esecutivo, di agire anche con l’espropriazione forzata al fine di assicurare ai minori il necessario adempimento all’obbligo di mantenimento da parte dei  loro genitori.

Sul punto, si evidenzia come, nel caso in cui un genitore non adempia spontaneamente all'obbligo di contribuzione sia previsto un sistema di tutela che permette di ottenere:

  • che venga prestata dall’obbligato idonea garanzia personale o reale
  • che venga disposto il sequestro del beni dell'obbligato
  • che le somme dovute dall'obbligato vengano versate direttamente a chi si prende cura dei figli 
  • la distrazione delle somme dovute dal terzo debitore (solitamente il datore di lavoro o l’ente previdenziale) in favore di chi si prende cura del minore.
Si tratta, nelle ultime due ipotesi (le più frequenti), di una forma di soddisfazione dell’obbligo di mantenimento che ricalca la struttura del procedimento monitorio, avendo il decreto emesso ex art. 316 bis Cod. Civ., al pari del decreto ingiuntivo, funzione di ottenere il pagamento di una somma di denaro (con la differenza che il decreto in argomento assolve la propria funzione di titolo su un’obbligazione avente carattere periodico e può essere messo in esecuzione pro futuro).

Conseguentemente, in caso di inadempimento, il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il procedimento

Il procedimento urgente di cui all'Art. 316 Bis Cod. Civ., prevede il deposito di un ricorso volto all'emissione da parte del Tribunale di un decreto contenente l'ordine a carico dell'obbligato di pagamento di una somma di denaro.

Il decreto ex Art. 316 bis Cod. Civ. non può essere emesso nelle forme c.d. inaudita altera parte.

È necessario, infatti, che l’inadempiente sia sentito in udienza e che in tale sede siano assunte le necessarie informazioni.

La legittimazione, come anticipato spetta a chiunque vi abbia interesse.

Competenza

Per il procedimento promosso con ricorso ex Art. 316 bis Cod. Civ. è competente il Tribunale del luogo ove l'obbligato ha la residenza o il domicilio, ovvero, in alternativa, del luogo in cui risiede il figlio.

Presupposti

Ai fini dell’emissione del decreto, non si richiede che l’inadempimento sia stato totale, potendo assumere rilievo anche una condotta caratterizzata da una contribuzione discontinua.

L'ipotesi di contribuzione discontinua, in particolare, può verificarsi:

  • nel caso di significativo ritardo rispetto alle necessità di sostentamento della prole
  • ovvero nel caso di contribuzione solo parziale

Sotto il profilo della parzialità del contributo, assumono rilievo versamenti palesemente inferiori a quelli consentiti dalla capacità reddituali ed economica del genitore valutati in rapporto alle necessità della prole risultanti dall’abituale assetto di vita.

Il Ricorso e il Decreto

Il ricorso ex Art. 316 bis Cod. Civ. è diretto al Presidente del Tribunale, il quale, assunte le necessarie informazioni e sentito l'obbligato, pronuncia il decreto.

Contro il suddetto titolo esecutivo, il debitore obbligato (e/o il terzo debitore) può presentare opposizione.

L’opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione a decreto ingiuntivo,   in quanto   applicabili, ma deve essere proposta nel termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica del decreto.

Oltre alla suddetta impugnazione del decreto è possibile chiedere al Tribunale, ricorrendone i presupposti, la revoca o la  modifica dello stesso.

Tempi di definizione del procedimento ex Art. 316 bis Cod. Civ.

I tempi richiesti per la definizione della procedura di cui all'Art. 316 bis Cod. Civ., procedimento che si definisce con l'emissione del decreto, come poc'anzi anticipato, sono brevi, salvo rare eccezioni, si giunge all'emissione del decreto dopo pochi mesi dal deposito del ricorso e dallo svolgimento della relativa udienza.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 12 Gennaio 2019

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