Divorzio Internazionale

Divorzio Internazionale

Introduzione

In presenza di fattispecie con elementi di estraneità (quali ad es. la cittadinanza di uno o di entrambi i coniugi, la formazione del vincolo matrimoniale all’estero o il prevalente radicamento altrove della vita familiare), il nostro ordinamento prevede l’operatività delle norme del c.d. diritto internazionale privato, al fine di regolare i rapporti con ordinamenti stranieri.

Nei paragrafi che seguono si offrirà una ricognizione necessariamente sintetica dell'argomento.

Divorzio internazionale

Il tema del divorzio internazionale è nella prassi strettamente connesso:
  • al tema dei c.d. matrimoni misti, quelli in cui almeno uno degli sposi è straniero (secondo i più recenti dati ISTAT rappresentano oltre il 15% dei matrimoni contratti in Italia) 
  • allo scioglimento di matrimoni contratti all'estero.
In ogni caso, in presenza dei citati elementi di estraneità, le materie della separazione, del divorzio, dell’invalidità del matrimonio, del regime patrimoniale delle famiglie c.d. internazionali (ed in genere di tutte le materi riguardanti gli status personali e familiari), presentano per l’avvocato aspetti di particolare complessità, per lo più legata ai seguenti profili:
  • giurisdizione
  • competenza
  • legge applicabile al rapporto
  • riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri.

È sufficiente, in questa sede, considerare la circostanza che la maggior parte dei paesi europei non conosca neppure l’istituto della separazione (ad esempio Austria, Svezia, Finlandia, Grecia).

Ed ancora, si consideri come in altri importanti paesi europei (ad esempio Germania, Francia e Spagna) la separazione non costituisca una condizione per ottenere il divorzio, rappresentando, per contro, soltanto “il periodo di tempo” che precede il divorzio, periondo nel quale non è necessario che intervenga tra i coniugi alcun provvedimento giurisdizionale.

Principali questioni

Nel nostro ordinamento il divorzio è qualificato diversamente in ragione della natura del vincolo, civile o concordatario, rispettivamente come scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli eventuali profili internazionali del divorzio, siano regolati dalla L. n° 218/1995, dal Diritto dell’Unione Europea e da numerose convenzioni internazionali.

Anzitutto, radicare una causa di divorzio per motivi diversi da quelli previsti dalla normativa italiana (Legge n°898/1970 ) e discendenti da norme straniere, comporta la necessità, preliminarmente, di risolvere le c.d. questioni  pregiudiziali affrontando i seguenti profili: la giurisdizione, la competenza interna e la legge applicabile.

Legge applicabile

Tralasciando l’esame degli aspetti tecnici legati a giurisdizione, competenza interna e riconoscimento di provvedimenti stranieri (aspetto, per il vero, molto delicato), l’altro principale tema da prendere in considerazione è, sicuramente, la compatibilità tra la legge applicabile al rapporto coniugale e i principi di ordine pubblico internazionale del nostro ordinamento.

La casistica in materia di divorzio è alquanto vasta e complessa.

Si consideri, ad esempio, la differenza tra ripudio e divorzio unilaterale, istituti che, seppur sconosciuti nel nostro ordinamento, subiscono in Italia un trattamento diverso in considerazione della legge applicabile allo scioglimento del vincolo matrimoniale:
  • non è riconosciuta efficacia alla disciplina del ripudio, c.d. talaq nei paesi di diritto islamico, in ragione del fatto che sia consentito solo al marito;
  • è invece ammissibile il divorzio unilaterale, poiché consentito ad entrambi i coniugi e, pertanto, non discriminatorio.
Ed ancora, si rende sempre necessario verificare la rilevanza nelle fattispecie di eventuali norme di applicazione necessaria quali, su tutte, quelle in materia di capacità matrimoniale.

Il divorzio e il fenomeno del cd. forum shopping

Venuto meno il c.d. monopolio statale nella disciplina della giurisdizione dei rapporti di status personali e familiari, si possono verificare casi in cui i coniugi decidano di avvalersi delle norme del diritto internazionale privato per creare un collegamento tra competenza dello stato/legge applicabile al divorzio, che determini una legislazione più favorevole ai divorziandi.
Si tratta, solitamente, di casi in cui i divorziandi realizzano un collegamento fittizio, possibile in ragione della mancanza di una perfetta armonizzazione internazionale e comunitaria.
Per i cittadini comunitari, infatti, è possibile ottenere un procedimento di divorzio più snello (cd. “divorzio facile”) avvalendosi della disciplina:

  • del Regolamento UE  2201/2003 (sulla giurisdizione)
  • del Regolamento UE 1259/2010 (sulla legge applicabile al divorzio)

Tale prassi rappresenta un classico esempio, seppur considerato da più parti una pratica ai limiti dell’abuso del diritto, di c.d. forum shopping.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 30 Novembre 2018

Il contenuto di ogni pagina web è monitorato automaticamente con software dedicato per verificare la somiglianza con pagine di nuova pubblicazione.

La copia e la riproduzione dei contenuti della presente pagina è espressamente vietata.

plagiarismcheckerx.com Protection Badge

Per richiedere informazioni

L’Avvocato Francesco Massaro mette a disposizione dei propri Clienti un’esperienza pluriennale maturata nell’ambito delle materie qui trattate, prestando assistenza, sia giudiziale e sia stragiudiziale, nello Studio di Sesto San Giovanni in provincia di Milano.

Il rapporto con i Clienti è improntato alla massima trasparenza, l'incarico ricevuto viene formalizzato con contratto e, sempre in forma scritta, con apposito preventivo vengono comunicati i prevedibili costi delle prestazioni giudiziali e/o stragiudiziali che saranno rese a favore degli Assistiti.

All'atto del conferimento del mandato professionale, inoltre, i Clienti saranno resi edotti del livello di complessità dell'incarico, della sua importanza nonché di ogni ulteriore aspetto relativo a questioni giuridiche e di fatto riguardanti il mandato professionale conferito. 

Compilare il seguente modulo


Condividi l'articolo