Diffida e formale messa in mora del debitore

diffida e messa in mora debitore

Aspetti generali

La diffida ad adempiere è la dichiarazione scritta con cui si intima alla controparte il rispetto delle proprie obbligazioni in un congruo termine, con espressa avvertenza che decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto.

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti ovvero che per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine inferiore.

La diffida ad adempiere

La diffida ad adempiere si ha quando la parte adempiente ordina per iscritto all'altra parte inadempiente, di eseguire la prestazione entro un determinato termine di almeno quindici giorni, con l'avvertimento che in caso contrario il contratto sarà risolto di diritto.

L'inadempimento, per condurre alla risoluzione, deve essere notevolmente rilevante nella cd. economia del rapporto avuto riguardo anche dell'interesse dell'altra parte alla prestazione.

Si consiglia caldamente di inviare una diffida ad adempiere, preferibilmente avvalendosi dell’assistenza del proprio legale, ciò anche allo scopo di preannunciare alla controparte l’intenzione di agire in via giudiziaria. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo pec), diffida con cui intimare formalmente l’adempimento entro un certo termine (messa in mora).

Il contenuto della diffida deve essere il più dettagliato possibile, con indicazione:

  • del credito e del suo ammontare
  • del titolo
  • degli interessi legali (o moratori laddove già dovuti) e di ogni altro eventuale accessorio
  • delle spese sostenute
  • del termine per l’adempimento (come sopra più volte indicato)

La costituzione in mora del debitore

La richiesta di adempimento entro un certo termine è idonea a produrre la cd. messa in mora dell’altra parte.

Il caso più frequente è la mora del debitore, mora che consiste nel ritardo nell'adempimento della prestazione.

Affinché la mora produca i suoi effetti, non basta però il semplice ritardo nell’adempimento del debitore, ma è necessario che questi, salvo rari casi, sia formalmente costituito in mora dal creditore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

I presupposti essenziali per aversi mora del debitore sono i seguenti:

  • deve esservi colpa o dolo da parte del debitore;
  • deve verificarsi una situazione nella quale, a fronte del ritardo nell’adempimento, il creditore conservi un interesse all’esecuzione del contratto (situazione che, per contro, è esclusa dalla presenza di un termine essenziale, nel qual caso il ritardo equivarrà a mancata esecuzione cd. inadempimento assoluto);
  • il credito deve essere certo, liquido ed esigibile.

Dal momento della cd. messa in mora, l'adempimento della prestazione produce effetti diversi a seconda che il soggetto sia debitore o creditore (in quanto anche il creditore può essere costituito in mora dal debitore):

  • la cd. purgazione della mora. Il debitore adempie e fa cessare la situazione di ritardo bloccandone gli effetti;
  • l'interruzione della mora. Il creditore rifiuta ingiustificatamente la prestazione;
  • la sospensione della mora. Il creditore non si oppone al reiterato mancato adempimento del debitore;
  • la cancellazione della mora. Il creditore pone un nuovo termine ai fini dell'adempimento.

Tra gli effetti della messa in mora, oltre al passaggio del rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione in capo debitore, vi è anche quello legato all’aspetto risarcitorio, in quanto il debitore è ritenuto responsabile dei danni che il ritardo ha procurato a parte creditrice.

Nel caso di obbligazioni pecuniarie, senza alcun onere a carico del creditore di dimostrare il pregiudizio derivante dal ritardo, il risarcimento del danno è determinato dai cd. interessi moratori.

Cionondimeno, qualora il creditore dimostri di aver subito un danno maggiore a quello quantificato con interessi moratori, ha diritto all’integrale risarcimento dello stesso:

La diffida ad adempiere con costituzione in mora del debitore è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, in quanto rappresenta atto di esercizio del diritto con cui il titolare fa venire meno lo stato inerziale (effetto interruttivo altresì prodotto dalla proposizione della domanda giudiziale relativa al diritto)

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 10 Marzo 2019

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