Danno Biologico Temporaneo - Responsabilità da circolazione di veicoli

La disciplina generale del danno biologico

danno biologico temporaneo responsabilità circolazione stradale

Nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale, tra i pregiudizi risarcibili in quanto afferernti i diritti inviolabili della persona, è compreso anche il danno da lesione della salute, cosiddetto danno biologico, danno presente in numerosi casi di responsabilità civile:

  • si pensi ad una classica ipotesi di responsabilità medica, ad esempio l'errore del medico chirurgo, errore che determina una invalidità al paziente in seguito all'esecuzione non corretta di un intervento.
  • oppure all’ipotesi di un incidente stradale, sia nel caso di scontro tra veicoli che nel caso di investimento del pedone, nel corso del quale si sono verificate delle lesioni.
  • o ancora la lesione alla salute riguardante la sfera psichica del danneggiato quando questo, a causa del comportamento illecito di altri, matura una patologia psichica (si pensi ai danni derivanti nel rapporto di lavoro da condotte mobbizzanti o, in generale, ai danni patiti dalla vittima di un reato).

Il danno biologico, al pari del danno morale soggettivo e di quello danno esistenziale, appartiene alla più ampia categoria del danno non patrimoniale prevista all’Art. 2059 Cod. Civ.

In particolare, il danno non patrimoniale è risarcibile nei seguenti casi:

  • in tutte le fattispecie di reato ex Art. 185 Cod. Pen. (ad. es. lesioni, diffamazione etc.);
  • nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
  • allorquando ricorra la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (ad. es. il diritto alla salute di cui all’Art. 32 Cost.).

Inoltre, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito il carattere onnicomprensivo del danno non patrimoniale, rispetto ad ogni pregiudizio non suscettibile di una diretta valutazione economica.

Con riferimento al danno biologico, il nostro ordinamento ha accolto una definizione normativa agli Artt. 138 e 139 Cod. Ass.:

  • “…per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito…”

Il danno biologico consiste nella lesione permanente e/o temporanea dell’integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento e di valutazione medico legale e indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.

Ciò precisato, nella valutazione del danno biologico deve tenersi in considerazione:

  • il danno biologico da invalidità temporanea, costituito dal periodo di durata della malattia fino alla guarigione o alla stabilizzazione dei postumi, ovvero il tempo trascorso dal verificarsi del danno al momento della guarigione oppure al momento in cui le terapie non sono più in grado di migliorare la situazione del danneggiato.
  • il danno biologico da invalidità permanente, rappresentato dalle conseguenze permanenti non più eliminabili e che residuano a carico del danneggiato, il quale le subirà per il resto della sua vita (relativo approfondimento Danno Biologico Permanente).

Solitamente, per la valutazione riguardante l'esistenza e l'entità di un danno alla salute, nonché per l'indagine relativa al rapporto di causalità tra un evento e il pregiudizio subito, è necessario, previamente, rivolgersi ad un medico legale.

Il grado dell'invalidità permanente viene valutato attribuendo un punteggio percentuale ai postumi permanenti, mentre la relativa liquidazione del danno (cd. monetizzazione) avviene applicando i criteri normativi o quelli tabellari-equitativi, criteri che individuano una somma di denaro:

  • per ogni giorno di invalidità temporanea
  • per ogni punto percentuale di invalidità (somma che varia a seconda dell'età del danneggiato).

Il danno biologico nella fase stragiudiziale e nelle trattative con l'assicuratore

Il Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del o9 Settembre 2005 e ss. mm. ), prevede che in caso di danni alle persone (sia lesioni e sia decesso), nella richiesta risarcitoria da inviare all'assicuratore, il danneggiato (o i suoi aventi causa) devono riportare i dati delle persone che hanno subito lesioni (o che sono decedute) in seguito all’incidente stradale, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa di riferimento.

Nei successivi novanta giorni, decorrenti dalla ricezione della documentazione completa, l’assicuratore è tenuto a formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento.

In particolare, per quanto qui rileva, per la decorrenza del termine di novanta giorni è necessario che il danneggiato:

  • attesti con idonea documentazione medica l'avvenuta guarigione oppure la stabilizzazione dei postumi permanenti (cd. guarigione con postumi permanenti)
  • presti la dichiarazione riguardante l'assenza di eventuali prestazioni dovute da INPS-INAIL (ad. es. incidente stradale considerato quale infortunio in itinere)
  • che i danneggiati producano, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima primaria. 

In pendenza dei termini per l’accertamento dei danni a cose e persone, il danneggiato deve consentire agli accertamenti strettamente necessari alla valutazione dei danni da parte dell’impresa di assicurazione.

Nell’ipotesi in cui il danneggiato dichiari di accettare l’offerta formulata dall’assicuratore, quest’ultimo è tenuto a versargli la somma proposta entro quindici giorni dall’accettazione.

Nell’ipotesi in cui il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta avanzata dall’assicuratore, l’impresa di assicurazione sempre deve corrispondere, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del rifiuto, la somma offerta al danneggiato, somma che sarà considerata versata a titolo di acconto e imputata, nella liquidazione definitiva, al maggior danno.

Il danno biologico temporaneo e la sua liquidazione

La compromissione dell’integrità fisica impone, in primo luogo, la necessità di un accertamento medico legale della lesione del bene salute.

Tale accertamento medico legale è necessario per la valutazione del cd. danno evento, dovendo considerarsi il danno nel suo insieme, ossia:

  • sia quale evento lesivo accertabile, evento che deve essere in rapporto di causalità con il danno
  • sia quale insieme delle conseguenze risarcibili.

La lesione del bene salute rappresentata dal danno biologico, sia temporanea che permanente, deve essere accertata in concreto attraverso il ricorso ad una valutazione medico-legale.

Ciò precisato, il danno biologico temporaneo è rappresentato dall’insieme dei pregiudizi anatomo-funzionali, dinamico-relazionali e di sofferenza psico-fisica subiti dalla vittima, in conseguenza della lesione del diritto alla salute, durante un periodo di malattia.

A tal fine il periodo di malattia è costituito dall’intervallo di tempo tra l'evento dannoso e la guarigione oppure la stabilizzazione dei postumi permanenti (cd. guarigione con postumi permanenti).

Sotto il profilo medico legale, l'invalidità temporanea viene accertata e misurata in giorni e per punti percentuali (potendo la stessa essere totale o parziale).

L'invalidità temporanea totale, in particolare, viene riconosciuta soltanto al danneggiato che, durante il periodo di malattia, non possa assolutamente godere delle utilità della vita (ad es. in caso di degenza ospedaliera).

Ed infatti, il danno biologico, sia temporaneo che permanente, richiede sempre la prova da parte del danneggiato della sua entità sia pure attraverso il ricorso a presunzioni.

In merito ai criteri giudiziali utilizzati per la liquidazione del danno biologico temporaneo, condotta nell’ambito dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale e operando le dovute personalizzazioni previste, occorre distinguere tra:

  • criteri normativi riconducibili all'Art. 139 Cod. Ass.
  • criteri equitativi (nella pratica i cd. criteri tabellari)

Inoltre, ai fini della personalizzazione del danno da inabilità temporanea, a seconda del criterio applicabile, è possibile operare i seguenti incrementi ai valori medi di liquidazione:

  • liquidazione ai sensi dell'Art. 139 Cod. Ass. è prevista una percentuale massima di personalizzazione nella misura del 20% dei valori ivi indicati;
  • nell’ultima edizione delle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, è stata prevista la possibilità di adottare un incremento personalizzato, in presenza di comprovate peculiarità, fino alla misura massima del 50%.

Al riguardo, l'unico criterio normativo di liquidazione del danno biologico temporaneo è quello di cui all’Art. 139 Cod. Ass., ossia il criterio per la liquidazione del danno biologico temporaneo causato da sinistri stradali che abbiano prodotto postumi non superiori al 9%.

Come noto, inoltre, l'operatività dell'Art. 139 è stata estesa anche alle ipotesi di responsabilità sanitaria (Art. 7, co. 4, Legge Gelli: Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private).

All’infuori del settore della circolazione stradale e della responsabilità medica, per la liquidazione del danno da invalidità temporanea, in sede giudiziale dovrà farsi ricorso all’applicazione di altri criteri equitativi.

Considerati i limiti di applicazione della disciplina di cui all’Art. 139 Cod. Ass., i giudici di merito, per costante indirizzo di legittimità, sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.   

L'assistenza dell'avvocato nei casi di responsabilità da circolazione stradale

L'Avvocato Francesco Massaro si occupa da molti anni di casi di responsabilità da circolazione stradale e dei connessi aspetti risarcitori, patrimoniali e non, a tutela della vittime primarie e di quelle secondarie (solitamente i familiari conviventi delle persone coinvolte negli incidenti stradali).

L'esperienza maturata negli anni consente di analizzare a fondo gli aspetti civili e penali connessi alla materia della responsabilità civile automobilistica, prestando particolare attenzione sia ai cd. danni materiali ai veicoli o a cose e sia ai danni subiti dalla persone coinvolte.

A tal fine, l’Avvocato Massaro si occupa della gestione di ogni aspetto giuridico derivante dalla verificazione di sinistri stradali, avvalendosi, ove opportuno, anche di consulenti tecnici di fiducia (e.g. medici legali e, nei casi più complessi, di ingegneri per ricostruzioni cinematiche), prestando particolare attenzione alla ricostruzione delle singole voci di danno e all’esame delle eccezioni opponibili e non opponibili al danneggiato.

In casi di responsabilità da circolazione stradale, infatti, è doveroso lo svolgimento di una completa attività difensiva, sia stragiudiziale e sia giudiziale, per poter intervenire seriamente e incisivamente in favore dei danneggiati allo scopo di far conseguire l'integrale risarcimento dei danni.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 24 Aprile 2019

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