Assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare

assegnazione casa familiare

Preliminarmente, si precisa come il provvedimento di assegnazione della casa familiare può essere pronunciato in favore dei figli di genitori sia coniugati e sia non coniugati.

Sul piano sostanziale, l'assegnazione della casa familiare è regolata dall'Art. 337 sexies Cod. Civ., il quale dispone che:

  • “…il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643…”

Al riguardo, si precisa come il provvedimento di assegnazione, infatti, sia destinato ad essere adottato per tutelare la prole minorenne o maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.

Pertanto, in assenza di figli, il coniuge economicamente più debole non può ottenere l'assegnazione della casa familiare quale forma di prestazione del mantenimento.

Sul piano processuale, è garantita l’uguaglianza della condizione di tutti i figli, siano essi nati o meno nell'ambito di un matrimonio oppure figli di genitori conviventi o non conviventi.

Il procedimento per dirimere le questioni riguardanti i figli e conseguenti alla cessazione della convivenza tra i genitori, infatti, sono risolte in base alle medesime regole previste per i figli di coppie coniugate.

In tali casi, la competenza ad emettere provvedimenti relativi all’assegnazione della casa familiare spetta al Tribunale ordinario, nell’ambito di un procedimento in camera di consiglio ai sensi degli Artt. 737 e ss. Cod. Proc. Civ.

Conseguentemente, la decisione in merito a tali questioni spetta al Tribunale in composizione collegiale e si conclude con Decreto reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello.

Il diritto all’assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare è l'attribuzione di un diritto di godimento dell’immobile.

Il provvedimento di assegnazione non influisce sui diritti di proprietà, comproprietà, locazione o comodato, afferenti l'immobile assegnato.

Con l’assegnazione viene determinato quale sia il genitore che, nell'interesse dei figli, dovrà continuare ad abitare con loro nella casa familiare.

L'immobile oggetto del provvedimento di assegnazione può essere unicamente quello adibito ad abitazione familiare, essendo escluse dal novero dell’assegnazione le seconde case.

Inoltre, in alcuni casi può verificarsi che il Giudice non proceda all’assegnazione della casa familiare.

Solitamente, tale evenienza si verifica:

  • qualora la determinazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore renda inopportuna l’assegnazione
  • qualora i costi di gestione dell'immobile (ad esempio spese, imposte e mutuo) renda inopportuna l’assegnazione

I diritti correlati all'assegnazione della casa familiare

Per costante giurisprudenza, l’assegnazione della casa familiare, nel silenzio della legge, riguarda anche tutto quanto la arreda.

Tuttavia, è rimesso alla discrezionalità del Giudice l’assunzione di assumere provvedimenti ad hoc riguardanti gli arredi, tenuto conto delle esigenze del genitore non assegnatario, sempre con il limite di non alterare a danno dei figli l'ambiente domestico.

Per quanto concerne le pertinenze dell’immobile (più precisamente quelle poste all’interno dello stabile in cui è collocata l’immobile oggetto di assegnazione) la casa familiare solitamente si intende assegnata unitamente alla cantina, al solaio e, ove presenti, al box e al posto auto eventualmente utilizzati dalla famiglia.

Valore economico dell'assegnazione della casa familiare

Come anticipato, l'assegnazione della casa familiare è regolata dall'Art. 337 sexies Cod. Civ., il quale dispone che:

  • “…dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà…”.

Ed infatti, il genitore che perde l'uso dell'immobile, sia egli proprietario esclusivo o comproprietario, si trova a sopportare un ingente sacrificio economico determinato dai costi per reperire una nuova abitazione e per arredarla.

A tale sacrificio economico di un genitore, corrisponde il vantaggio del genitore assegnatario della casa familiare.

Tale elemento, pertanto, deve essere tenuto in considerazione nella determinazione degli ulteriori obblighi economici.

Spese di gestione dell’immobile assegnato

In merito alle spese di gestione dell’immobile assegnato, occorre distinguere tra spese ordinarie e straordinarie:

  • le spese ordinarie della casa familiare, salvo che il giudice non disponga diversamente, sono a carico del genitore assegnatario;
  • le spese straordinarie della casa familiare sono poste a carico della proprietà.

Imposte gravanti sull’immobile assegnato

Per quanto attiene ai profili fiscali, alla data in cui si scrive il presente approfondimento (Aprile 2019), i carichi delle imposte gravanti sull’immobile assegnato sono così suddivisi:

  • l’IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di natura patrimoniale;
  • la TASI in caso di assegnazione della casa familiare è posta a carico dell’assegnatario, quale soggetto che ha l’effettivo godimento dell’immobile, in misura variabile tra il 10 % ed il 30 % dell’imposta, mentre la restante parte è a carico della proprietà
  • la TARI, invece, essendo destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è posa a carico dell'assegnatario.

Le migliorie apportate all'abitazione assegnata

Qualora vengano apportate delle migliorie all’immobile assegnato, qualora non siano state concordate con la proprietà, non possono essere rimborsate a chi le abbia apportate.

Il proprietario, infatti, è tenuto unicamente a pagare le spese di gestione straordinaria, mentre quelle sostenute dall’assegnatario per un più comodo o migliore godimento dell’immobile (ad es. una ristrutturazione non concordata) rimangano a suo definitivo carico.

Effetti dell'assegnazione della casa familiare

A seguito del provvedimento di assegnazione, salvo diversa disposizione, il genitore non assegnatario deve lasciare immediatamente la casa.

Tuttavia, se richiesto dalle parti, con il provvedimento di assegnazione il Giudice:  

  • può assegnare un termine per il rilascio allo scopo di consentire al genitore non assegnatario di reperire una nuova abitazione, qualora non vi abbia già provveduto, ed ivi trasferirvi la propria residenza anche anagrafica.

Cessazione della assegnazione della casa familiare

L’Art. 337 sexies Cod. Civ., prevede espressamente che:

  • "...il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto..."

Oltre a quanto disposto dalla suddetta norma, sussistono altre fattispecie di costruzione giurisprudenziale e dottrinale che sono considerate idonee a determinare la cessazione del diritto al godimento della casa familiare.

Delineando un quadro complessivo della fattispecie legale, il diritto di assegnazione cessa allorquando:

  • i figli non siano più conviventi con il genitore assegnatario
  • i figli, pur conviventi con il genitore assegnatario, diventino economicamente autosufficienti
  • l'assegnatario non abiti o cessi di abitare la casa assegnata
  • l'assegnatario inizi una nuova convivenza more uxorio e l’assegnazione non corrisponda più al superiore interesse del minore
  • l’assegnatario contragga un nuovo matrimonio

La trascrizione del provvedimento di assegnazione

Da ultimo, appare opportuno evidenziare come il provvedimento di assegnazione e quello di revoca dell’assegnazione siano trascrivibili e, quindi, opponibili a terzi ai sensi dell'Art. 2643 Cod. Civ.

Al riguardo, si precisa come con la cessazione del diritto all'assegnazione, gli effetti della trascrizione non cessino automaticamente ma perdurino sino a che non il provvedimento di assegnazione non sia revocato giudizialmente.

Il Disegno di Legge n. 735/2018 cd. DDL Pillon

Ad Aprile 2019 risulta essere ancora in discussione in Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge 735, c.d. DDL Pillon, con il quale il legislatore intende introdurre una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei minori.

Tra le novità più rilevanti, il DDL Pillon (DDL Pillon n. 735-2018) prevede l'introduzione nel nostro ordinamento:

  • della mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
  • dell'equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
  • del mantenimento in forma diretta senza automatismi;
  • del contrasto dell'alienazione genitoriale.

In ordine al mantenimento diretto il Disegno di Legge prevede che:

  • il mantenimento sia ripartito tra i due genitori direttamente diretto (ciascun genitore dovrà contribuire per il tempo in cui il figlio gli è affidato);
  • dovrà essere adottato un piano genitoriale contenente la ripartizione delle spese di ogni voce sia ordinaria e sia straordinaria.

Tuttavia, nell'adozione dei provvedimenti di mantenimento per i figli il Giudice dovrà considerare:

  • le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per l’assegnazione della casa coniugale è previsto nel DDL Pillon che, fermo restando “il doppio domicilio dei minori presso ciascun genitore”, il giudice potrà stabilire:

  • che i figli mantengano la residenza presso la casa familiare;
  • in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.

Nell’ipotesi in cui la proprietà della casa familiare sia cointestata, il genitore che beneficerà del relativo diritto di godimento, sarà tenuto al versamento, in favore dell’altro, di un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

Inoltre, nel Disegno di Legge in esame è previsto che il genitore “che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” non potrà continuare a risiedere nella casa familiare.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 18 Aprile 2019

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