Ascolto del minore

Ascolto del minore

L'ascolto del minore

L’ascolto del minore è diretto a garantire al minore, che abbia compiuto i 12 anni o di età inferiore ove capace di discernimento, di esprimere la sua opinione in ordine alle decisioni che riguardano propri diritti o interessi. 

L'ascolto deve svolgersi con modalità che consentano al minore di esprimersi liberamente e con piena salvaguardia della sua integrità psicofisica.

Il diritto del minore all'ascolto

Il minore ha diritto ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano.

Tale diritto è internazionalmente riconosciuto e l'Italia ha, infatti, recepito i principi espressi nelle più importanti convenzioni di diritto internazionale in materia (Convenzione di New York del 1989 e Convenzione di Strasburgo del 1996)

In particolare, il nostro ordinamento riconosce il diritto del minore all'ascolto agli Artt. 315-bis, 336-bis, 337-octies Cod. Civ. e all’Art. 38 Disp. Att. Cod. Civ..

Il mancato ascolto determina la violazione del principio del contradditorio e del giusto processo e, conseguentemente, anche la nullità della decisione, o la nullità di quella parte di decisione che riguarda il minore, assunta in difetto di audizione del fanciullo.

Sul punto, il minore assume il ruolo di parte nei procedimenti che lo riguardano e, pertanto, l'omissione del suo ascolto è possibile solo allorquando sia manifestamente superflua e/o l'audizione sia essa stessa idonea ad arrecare pregiudizio al minore. 

Caratteri generali del diritto del minore all'ascolto

Nel disciplinare le modalità di ascolto del minore, il legislatore ha tenuto conto di quanto affermato sia nelle sentenze delle Corti sovranazionali, sia nelle sentenze della Suprema Corte, sia delle prassi e orientamenti seguiti dai Tribunali italiani.

Secondo la Cassazione, infatti, “l'audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo che il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse” (Cass. Civ. Sent. n. 21662 del 4 Dicembre 2012, n. 21662). 

Infatti, nell'ultima parte del primo comma dell'Art. 336 bis è previsto che qualora l'ascolto sia in contrasto con l'interesse del minore, oppure, risulti manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento, dandone atto con provvedimento motivato.

Per quanto riguarda le modalità di ascolto del minore, questo può essere condotto dal giudice avvalendosi di esperti e ausiliari. 

Tuttavia, come meglio esposto nel prosieguo, per evitare che la contemporanea presenza nel medesimo locale di tutte le parti processuali possa indurre il minore a tacere ovvero, a privarlo di spontaneità, i genitori, i difensori, i curatori e il pubblico ministero potranno partecipare all'ascolto solo se autorizzati dal giudice.

Per contemperare l'interesse del minore a essere ascoltato in un ambiente protetto e privo di troppe “presenze” e l'interesse delle parti ad essere presenti è stato introdotto l'Art. 38 bis Disp. Att. Cod. Civ. il quale stabisce l'autorizzazione del giudice non è necessaria qualora la salvaguardia del minore sia assicurata da idonei mezzi tecnici, quali l'uso di vetro specchio e/o di impianti citofonici. 

L'ultimo comma del nuovo Art. 336 bis Cod. Civ. prevede, in linea con i protocolli e con le indicazioni internazionali in materia, che il minore venga informato sulla natura del procedimento e sugli effetti dell'ascolto.

Conseguenze del mancato ascolto del minore

Come anticipato, il minore dove essere sentito in tutti i procedimenti che lo riguardino e segnatamente in quelli in cui si debba disporre 

  • del suo affidamento;
  • del suo collocamento;
  • del suo cambio di residenza;
  • della sua istruzione ed educazione;
  • delle sue scelte relative alla salute;
  • ed in generale in tutti i procedimenti aventi ad oggetto la modifica di provvedimenti o di accordi nell'ambito dei suddetti interessi.

Inoltre, laddove non manifestamente superfluo o pregiudizievole, il minore dovrà essere sentito anche nei procedimenti di:

  • decadenza o della limitazione della responsabilità genitoriale;
  • la dichiarazione di adottabilità;
  • di riconoscimento;
  • di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale.

Inoltre, l’audizione appare obbligatoria anche nei procedimenti di:  

  • separazione giudiziale o consensuale; 
  • divorzio giudiziale o congiunto; 
  • affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio.

L’eventuale esclusione dell'audizione del minore richiede un provvedimento motivato del Giudice nel quale siano indicati gli elementi che sconsiglino l’audizione e/o le ragioni di pregiudizio.

Modalità di ascolto del minore

Audizione diretta

Normalmente il compito di procedere all’ascolto spetta al Giudice:

  • il Presidente del Tribunale nel momento dell’adozione dei provvedimenti provvisori nei procedimenti per separazione giudiziale e per divorzio contenzioso;
  • il Giudice istruttore nella fase istruttoria dei suddetti procedimenti e in tutte le altre ipotesi elencate al punto precedente (salvo quelli di competenza del Tribunale per i Minorenni);
  • il Giudice minorile nei procedimenti avanti al Tribunale dei minorenni;
  • il Giudice Tutelare nei procedimenti di sua competenza ivi compresi quelli relativi alla fase di sorveglianza successiva a provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni.
Audizione del Giudice assistito da esperti o altri ausiliari

Il secondo comma dell'Art. 336 bis preved che l'ascolto può essere condotto dal Giudice avvalendosi, se del caso e a sua discrezione, di esperti o altri ausiliari.

Tale ultima evenienza si verifica allorquando sia necessario assicurare al minore le migliori condizioni di serenità anche al fine di escludere la non genuinità della dichiarazione resa dallo stesso.

Audizione indiretta delegata ad esperti ed ausiliari 

È facoltà del Giudice disporre, nel preminente interesse del minore, l'audizione del fanciullo in forma indiretta a mezzo di un Consulente Tecnico.

In tale ipotesi l'ascolto del minore viene delegato al CTU il quale redige processo verbale ovvero procede a registrazione audio/video.

In linea con i protocolli e con le indicazioni internazionali in materia, l’audizione dovrebbe svolgersi in sale diverse da quelle d'udenza e predisposte per l’ascolto dei minori.

In assenza di dispositivi quali un'aula dotata di vetro specchio o un impianto citofonico, nessuno può assistere all'audizione del minore.

Ove posssibile, infatti, è preferibile utilizzare per l'ascolto un'aula ascolto dotata di vetro specchio che consenta di separare il minore dalle parti eventualmente presenti..

In tale ultimo caso, all'audizione possono liberamente assistere:

  • il P.M 
  • i difensori delle parti
  • il curatore speciale del minore

Tuttavia, anche in presenza di un'aula per l'ascolto, i genitori del minore dovranno comunque ottenere l'autorizzazione del Giudice per partecipare all'adempimento, ciò in quanto, anzitutto, la presenza del genitore, al contrario di quella degli altri attori del processo civile, può condizionare psicologicamente il minore il quale, sapendo che al di là del vetro, vi è uno o entrambi i genitori, potrebbe perdere di spontaneità. 

La valutazione è da compiere caso per caso ed è dunque rimessa all'autorizzazione del Giudice.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

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