Amministrazione dei beni dei figli minori

Amministrazione beni figli minori


La disciplina codicistica

Art. 334 Cod. Civ.
Rimozione dall'amministrazione.
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335 Cod. Civ.
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Aspetti principali

Come noto i frutti percepiti dai beni del figlio sono soggetti ad usufrutto legale da parte dei genitori e sono da essi «destinati al mantenimento della famiglia ed all'istruzione ed educazione dei figli».

L'usufrutto legale è, pertanto, uno “strumento” finalizzato alla migliore amministrazione dei beni del figlio (nell'interesse di questi e della famiglia).

Il Giudice minorile ha la facoltà di accertare quando i limiti della discrezionalità dell'esercizio di tale diritto da parte dei genitori siano trasgrediti.

Allorquando il Tribunale per i minorenni rilevi una cattiva amministrazione del patrimonio del minore, provvede ad applicare le norme e le sanzioni previste dal citato Articolo 334 Cod. Civ..

La rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del figlio minore 

La rimozione è un provvedimento pronunciato dal competente Tribunale per minorenni, attraverso il quale uno o entrambi i genitori, vengono esclusi dalla gestione del patrimonio del minore.

Il provvedimento di rimozione non rappresenta una sanzione per il genitore ma un rimedio per tutelare il patrimonio del minore dall'incapacità gestionale di uno o entrambi i genitori.

Qualora all'esito del procedimento di cui agli Artt. 336 e 336 bis Cod. Civ., il Tribunale accerti una cattiva amministrazione da parte del genitore, il Giudice minorile può:
  • rimuovere il genitore dall'esercizio dell’amministrazione;
  • ovvero nelle situazioni meno gravi può stabilire le condizioni alle quali si devono attenere uno o entrambi i genitori.
Si ricordi, inoltre, che allorquando l’amministrazione del patrimonio del minore venga affidata ad un curatore speciale, a seguito di rimozione dei genitori, la rappresentanza processuale del minore medesimo, con riguardo ai rapporti patrimoniali, spetta al solo curatore.

Procedimento

Il procedimento è disciplinato agli Artt. 336 e 336 bis Cod. Civ. 

Il giudizio di rimozione del genitore dall'amministrazione del patrimonio del minore si instaura con Ricorso ai sensi dell'Art. 336 Cod. Civ..

Qualora all'esito del procedimento, venga accertata la cattiva amministrazione da parte del genitore, il Tribunale per i minorenni può rimuovere il genitore dall'esercizio dell’amministrazione, mentre nelle situazioni meno gravi, come poc’anzi anticipato, può stabilire le condizioni alle quali i genitori si devono attenere.

In tale ultima ipotesi, i genitori conservano i poteri di amministrazione e rappresentanza,  ma la discrezionalità genitoriale nella gestione è limitata dal contenuto delle suddette condizioni stabilite dal Tribunale per i minorenni.

La rimozione esclude totalmente il genitore dall’amministrazione dei beni del minore, ma non determina l'automatica sospensione dall’amministrazione e godimento dei frutti legali.

A  tale riguardo è necessario che il Tribunale per i minorenni disponga espressamente la sospensione dall’usufrutto legale in via accessoria.

Nell’ipotesi in cui entrambi i genitori vengano rimossi è necessario che il Tribunale nomini un curatore speciale che si occupi  della gestione  del patrimonio.   

Nel caso in cui la pronuncia di rimozione riguardi uno soltanto dei genitori, l'amministrazione del patrimonio del minore resta affidata  all'altro.

Nel corso del processo viene acquisito il parere del Pubblico Ministero.

Il Giudizio in esame si conclude con un Decreto.

Competenza

A decidere sarà competente l’Autorità giudiziaria del luogo di dimora abituale del minore alla data della domanda.

Impugnazioni

Tutti i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’Art. 38, co. 3, Disp. Att. Cod. Civ., sono immediatamente esecutivi, salvo che il Giudice stabilisca diversamente.

Il Decreto di rimozione del genitore dall'amministrazione del patrimonio del minore è soggetto a reclamo avanti la competente Corte d'Appello.

Il decreto che dispone la rimozione, inoltre, può essere revocato qualora cessino le condizioni che lo hanno determinato.

La procedura di revoca del decreto di rimozione è, anch’essa, disciplinata agli Artt. 336 e 336 bis Cod. Civ.

Tempi per la definizione del procedimento

I tempi necessari per la definizione del procedimento sono solitamente brevi e sono condizionati, per lo più, oltrechè dall'attività difensiva, anche dalla necessità del previo esame delle questioni legate alla concreta gestione del patrimonio del minore. Tali aspetti saranno attentamente valutati, anche in ragione della delicatezza della vicenda sottostante, all'atto di conferimento dell'incarico.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

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