Adozione in casi particolari

L'adozione in casi particolari

adozione in casi particolari

La disciplina normativa dell’adozione legittimante di cui alla Legge n. 184 del 04 maggio 1983 e ss.mm. prevede, agli Artt. da 44 a 57, l’istituto di applicazione residuale dell’adozione di minori in casi particolari.

Tale istituto ha in comune con l’adozione legittimante:

  • la minore età dell’adottando;
  • lo scopo di assicurare al minore l’inserimento in un ambiente familiare che gli possa garantire l’assistenza morale e materiale che la famiglia di origine non è in grado di fornire.

I punti di contatto con la disciplina generale dell’istituto dell’adozione legittimante si limitano ai suddetti punti.

L’adozione in casi particolari, infatti, oltre a godere di una semplificazione della procedura, non recide i rapporti giuridici e relazionali del minore con la propria famiglia d’origine, ma si limita ad individuare un nuovo soggetto per l’esercizio della responsabilità genitoriale.

La diversità dei requisiti richiesti agli adottanti

Rispetto all’adozione ordinaria, sono richiesti ai fini dell’applicazione della disciplina dell’adozione in casi particolari i seguenti requisiti:

  • il minore deve essere orfano di padre e di madre;
  • l’adottante deve essere unito al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado, ovvero da preesistente rapporto stabile e duraturo.

Il requisito del preesistente rapporto stabile e duraturo, in particolare, deve esser stato maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento familiare.

In tal caso, l’adozione potrà essere disposta in favore anche di un single, ovvero di una coppia di conviventi, ove già affidatari.

L’adozione in casi particolari, inoltre, è consentita ai coniugi e anche a chi con è coniugato.

Nel caso di coniugio, l’adozione può essere disposta solo a fronte di domanda di entrambi i coniugi.

È richiesta una differenza di età di almeno diciotto anni tra l’adottante e l’adottato solo nei seguenti casi:

  • adozione da parte dei parenti o terzi, legati da uno stabile rapporto con il minore orfano;
  • adozione conseguente a una constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

La procedura

Preliminarmente è necessario richiamare la disciplina dei consensi all’adozione.

Come noto, ai fini dell’adozione è richiesto, oltreché il consenso dell’adottante, anche quello dell’adottando:

  • che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età
  • oppure, se di età inferiore, il consenso del legale rappresentante (genitore o tutore)

Inoltre, nell’ipotesi in cui il minore abbia raggiunto l’età di dodici anni, o di età inferiore ove capace di discernimento, deve essere personalmente sentito.

La legge richiede, ipotesi infrequente nella pratica, il consenso del coniuge dell’adottando.

La competenza nei procedimenti di adozione in casi particolari è sempre del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore).

Il Tribunale per i minorenni decide, a seguito del deposito del Ricorso, con Sentenza.

Gli effetti dell’adozione si producono dalla data della pronuncia della Sentenza da parte del Tribunale per i minorenni.

In pendenza della procedura, l’adottante e adottato possono revocare il loro consenso, mentre, nell’ipotesi di morte di uno dei coniugi dopo la prestazione del consenso, l’adozione potrà essere pronunciata su richiesta del coniuge superstite ed avrà effetto dalla morte dell’adottante.

Qualora il minore sia adottato da due coniugi o dal coniuge del genitore, la responsabilità genitoriale ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L’adottante, naturalmente, ha l’obbligo di assistere moralmente, mantenere, istruire ed educare il minore.

I genitori biologici non rappresentano più il figlio negli atti civili e non ne amministrano il patrimonio.

I genitori biologici, salvo diverso provvedimento del giudice minorile, hanno la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, e residua in capo a loro l’attività di guida e di controllo, salvo che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e o che sussista situazione di abbandono.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, nessun diritto di successione è attribuito all’adottante nei confronti dell’adottato, mentre il figlio adottivo assume la capacità a succedere uguale a quella del figlio nato nel matrimonio.

In ordine alla revoca dell’adozione, essa è concessa in presenza di situazioni gravi di deterioramento delle relazioni fra le parti, allorquando:

  • l’adottato maggiore di anni quattordici abbia attentato alla vita dell’adottante, del coniuge, dei discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole di gravi reati nei loro confronti;
  • in presenza della violazione dei doveri cui l’adottante è tenuto per l’assistenza morale, materiale di mantenimento, istruzione, educazione del minore.

L’adozione del figlio dell’altro coniuge

L’istituto dell’adozione in casi particolari prevede anche l’ipotesi di adozione da parte di un coniuge, quando il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

In tale ipotesi di adozione non è richiesta la differenza di età di almeno diciotto anni.

A titolo esemplificativo, le ipotesi ricorrenti di adozione da parte del coniuge del figlio dell’altro coniuge, si verificano:

  • a seguito del matrimonio contratto con una persona rimasta vedova e con un figlio minore
  • oppure nel caso di una persona che abbia avuto un figlio all’infuori del matrimonio
  • in conseguenza della costituzione di nuove famiglie a seguito di divorzio e con figli nati nell’ambito dei precedenti vincoli matrimoniali.

Lo scopo evidente dell’adozione in casi particolari, infatti, è la formazione di un nuovo legame giuridico tra il minore ed il coniuge del genitore, che, all’atto pratico, sia idoneo a fondare, anche nel caso di una nuova separazione o divorzio, l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla filiazione ed il mantenimento della relazione nell’interesse del figlio.

Constatata impossibilità di affidamento preadottivo

Per brevità, l’adozione in casi particolari può essere una conseguenza della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, allorquando il minore versi in stato di abbandono e non sia praticabile la sua adozione piena.

Adozione in casi particolari di un minore portatore di handicap

Con la Legge n. 149 del 28 Marzo 2001 è stata introdotta nella Legge n. 184/1983 la disciplina dell’adozione in casi particolari di minore orfano di padre e madre, regolando in maniera specifica l'adozione del minore affetto da handicap riconosciuto ai sensi della L. n. 104/1992.

Lo scopo della disciplina è quello di favorire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei minori in stato di handicap riconosciuto, favorendone l’adozione e così superando la previgente previsione del ricovero in istituto fino alla maggiore età.

La cd. stepchild adoption

Con l’espressione stepchild adoption si indica l’adozione del figlio del compagno o della compagna, all’interno di una relazione tra persone dello stesso sesso, spesso legate anche da un vincolo matrimoniale contratto all’estero, in cui il figlio era frutto di un progetto familiare condiviso.

Come noto il tema è stato dibattuto a lungo in occasione dell’approvazione della legge sulle unioni civili nota anche come Legge Cirinnà (L. n. 76 del 20 Maggio 2016).

Dal suddetto testo è stata espunta la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari da parte del partner dell’unione civile, del figlio dell’altro.

In tali ipotesi, è la giurisprudenza che, in applicazione della disciplina vigente, è intervenuta in più occasioni applicando l’istituto dell’adozione in casi particolari.

Sul punto, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 12962 del 22 Giugno 2016, ha affermato la possibilità per la convivente della madre biologica di procedere all'adozione in casi particolari della minore, in quanto rispondente alle ragioni del “best interest” del minore, tutelando così:

  • “…il rapporto affettivo che si sia consolidato all'interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, deve essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti, salvo che vi sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione…”

Tempi necessari alla definizione del procedimento di adozione in casi particolari

I tempi del procedimento di adozione in casi particolari sono generalmente più brevi del procedimento ordinario, attesa la semplificazione della procedura in argomento.

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni qui riportate

Le informazioni contenute in questa sezione di approfondimento sono aggiornate al 05 Aprile 2019

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